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LEAD LIFT |Contratto di Consulenza Marketing B2B

CONTRATTO DI CONSULENZA FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO MARKETING B2B

Da leggersi congiuntamente all’Allegato A – Scheda d’Ordine

PARTI CONTRAENTI

IL CONSULENTE  Tosello Nicholas, VAT 335904823, C.F. TSLNHL00A14L872B, Rua Vista Mar B4D, Portimão 8500-801, Faro — di seguito “il Consulente”.

IL CLIENTE  , P. IVA / C.F. , sede legale , in persona del legale rappresentante — di seguito “il Cliente”.

Consulente e Cliente sono di seguito indicati congiuntamente come le “Parti”.

PREMESSE

Art. 1 — Oggetto del contratto

1.1   Il presente contratto ha per oggetto la prestazione di servizi di consulenza strategica, formazione specialistica, supporto operativo e affiancamento personalizzato, finalizzati all’implementazione di un sistema di acquisizione clienti, secondo le specifiche dell’Allegato A – Scheda d’Ordine.

1.2   I servizi potranno comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

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1.3   Il contenuto concreto del servizio, la durata, il corrispettivo e le modalità di erogazione sono specificati nell’Allegato A – Scheda d’Ordine, parte integrante del presente contratto.

1.4   Salvo quanto espressamente previsto dall’art. 7, l’obbligazione assunta dal Consulente è obbligazione di mezzi e non di risultato. Il Consulente si impegna a operare con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico.

Art. 2 — Natura del rapporto

2.1   Il presente contratto non costituisce rapporto di lavoro subordinato, associazione, società, joint venture, agenzia o mandato con rappresentanza.

2.2   Il Consulente opera in piena autonomia organizzativa, gestionale e tecnica.

2.3   Il Cliente è l’unico soggetto responsabile delle decisioni imprenditoriali, commerciali, fiscali, organizzative e operative assunte in esecuzione o in conseguenza delle attività oggetto del presente contratto.

Art. 3 — Durata e decorrenza

3.1   Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata indicata nell’Allegato A. Il periodo contrattuale decorre dalla prima call di onboarding, da programmare entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione.

3.2   I ritardi imputabili al Cliente — inclusi ritardi nella trasmissione di dati, materiali, accessi o informazioni — comportano uno slittamento proporzionale dei tempi di esecuzione, senza che ciò costituisca inadempimento del Consulente.

3.3   I periodi di sospensione dovuti a richieste del Cliente, sua inerzia o cause a lui imputabili non sono computati ai fini del decorso del periodo utile per la verifica delle condizioni di cui all’art. 7.

Art. 4 — Corrispettivo e pagamenti

4.1   Il corrispettivo dovuto dal Cliente è indicato nell’Allegato A – Scheda d’Ordine. Le modalità di pagamento (unica soluzione anticipata o piano rateale) sono parimenti specificate nell’Allegato A.

4.2   I pagamenti avvengono tramite bonifico bancario sul conto indicato dal Consulente, o tramite altro mezzo da questi autorizzato per iscritto.

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4.3   In caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro la scadenza pattuita, il Consulente ha il diritto di: sospendere immediatamente le attività, l’accesso alle sessioni, ai materiali e ai canali di supporto; subordinare la ripresa del servizio all’integrale pagamento delle somme dovute, comprensive degli interessi di mora.

4.4   La sospensione del servizio per mancato pagamento non costituisce inadempimento del Consulente.

4.5   Il ritardo nei pagamenti comporta l’applicazione degli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002.

4.6   Il Cliente non può sospendere, ritardare o compensare unilateralmente i pagamenti per contestazioni non accertate in via definitiva.

4.7   Il corrispettivo remunera esclusivamente i servizi del Consulente. Restano esclusi: budget pubblicitario, software di terzi, CRM, tool, servizi esterni, spese di trasferta, collaboratori esterni e ogni altra spesa non espressamente inclusa.

Art. 5 — Obblighi del Cliente

5.1   Il Cliente si obbliga a collaborare attivamente, tempestivamente e in buona fede per tutta la durata del rapporto.

5.2   In particolare, il Cliente si impegna a:

5.3   Ove il progetto preveda attività di acquisizione o gestione di lead, il Cliente si impegna inoltre a:

5.4   La mancata osservanza degli obblighi del presente articolo legittima il Consulente, previa comunicazione scritta, a: diffidare il Cliente ad adempiere; sospendere le attività; far decadere la misura migliorativa di cui all’art. 7; risolvere il contratto in caso di inadempimento grave o persistente.

Art. 6 — Cessione del contratto

6.1   Il presente contratto è concluso intuitu personae. Il Cliente non può cederlo, né cedere i diritti o gli obblighi da esso derivanti, senza il previo consenso scritto del Consulente.

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6.2   La cessione non autorizzata costituisce grave inadempimento e legittima la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo il diritto al risarcimento del danno.

6.3   Il Consulente può cedere il presente contratto a terzi con preavviso scritto di almeno 15 giorni, senza necessità di consenso del Cliente.

Art. 7 — Misura migliorativa di supporto aggiuntivo

7.1   Le Parti convengono espressamente che il presente contratto non contiene alcuna garanzia di risultato economico.

7.2   Al solo fine di valorizzare l’efficacia del percorso, il Consulente riconoscerà al Cliente un periodo aggiuntivo di affiancamento strategico di 30 (trenta) giorni, senza costi ulteriori, esclusivamente al ricorrere cumulativo di tutte le condizioni di cui al comma 7.3.

7.3   La misura opera solo se, al termine del periodo contrattuale, il Cliente dimostra documentalmente:

7.4   La verifica avviene sulla base dei dati oggettivamente disponibili, dei report, dei sistemi di tracciamento e delle evidenze documentali.

7.5   Sono espressamente esclusi: rimborsi automatici, restituzione di somme, garanzia di recupero dell’investimento o di conseguimento di determinati risultati economici.

7.6   La misura decade automaticamente in caso di: mancato pagamento, mancata collaborazione, mancata implementazione, assenza di tracciabilità, o contestazioni fondate sulla sola mancanza di risultati economici.

7.7   Dichiarazioni commerciali o illustrative rese verbalmente o in fase precontrattuale non costituiscono garanzia di risultato, salvo espressa ricezione scritta nel presente contratto.

Art. 8 — Proprietà intellettuale e know-how

8.1   Il Cliente prende atto che metodi, procedure, modelli, framework, materiali, template, script, processi, automazioni, contenuti formativi e know-how del Consulente costituiscono patrimonio riservato e protetto, tutelato dalla L. 633/1941 e dalle norme in materia di proprietà industriale.

8.2   Ogni diritto di proprietà intellettuale resta in capo al Consulente. Al Cliente è concessa una licenza d’uso limitata, personale, non esclusiva e non trasferibile, per il solo uso interno e per la durata del rapporto.

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8.3   È vietato al Cliente copiare, riprodurre, condividere, cedere, rivendere, pubblicare o mettere a disposizione di terzi i materiali, i contenuti e il know-how ricevuti, anche dopo la cessazione del contratto.

8.4   È vietato utilizzare, replicare o adattare il sistema, i processi o le metodologie del Consulente per finalità diverse dall’esecuzione del presente contratto.

8.5   Penale per violazione.  In caso di violazione degli obblighi del presente articolo, il Cliente corrisponde al Consulente, a titolo di penale ex art. 1382 c.c.:

Le predette penali sono cumulative per singola violazione accertata. Resta salvo il risarcimento del maggior danno.

8.6   Gli obblighi del presente articolo restano efficaci per 5 anni dalla cessazione del contratto.

Art. 9 — Riservatezza

9.1   Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni, i dati e i contenuti appresi in occasione dell’esecuzione del contratto e non di pubblico dominio.

9.2   Le informazioni riservate sono utilizzabili esclusivamente per le finalità del presente contratto. È vietata ogni divulgazione a terzi, salvo autorizzazione scritta o obbligo di legge.

9.3   Penale per violazione.  In caso di violazione degli obblighi di riservatezza imputabile al Cliente, quest’ultimo corrisponde al Consulente la somma di € 10.000,00 per ogni violazione accertata, a titolo di penale ex art. 1382 c.c., fermo il risarcimento del maggior danno.

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Art. 10 — Responsabilità e limitazioni

10.1   Il Consulente risponde esclusivamente dei danni diretti immediatamente riconducibili a dolo o colpa grave propria.

10.2   Il Cliente riconosce che i risultati dipendono anche da fattori esterni non controllabili: mercato, concorrenza, pricing, qualità dell’offerta, budget, strumenti di terzi, policy di piattaforme, algoritmi, mutamenti normativi.

10.3   Sono esclusi, nei limiti di legge, i danni indiretti, consequenziali, da perdita di chance, mancato profitto, lucro cessante o perdita di opportunità commerciali.

10.4   Salvo dolo o colpa grave, la responsabilità complessiva del Consulente non può eccedere il corrispettivo effettivamente corrisposto dal Cliente in esecuzione del presente contratto.

10.5   Il Consulente non risponde di omissioni, errori o danni derivanti da materiali, dati, account o indicazioni forniti o approvati dal Cliente.

10.6   Il Cliente manleva e tiene indenne il Consulente da richieste, pretese, sanzioni o contestazioni di terzi derivanti da fatti, contenuti, omissioni o condotte imputabili al Cliente.

Art. 11 — Collaboratori e terzi

11.1   Il Consulente può avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori, consulenti, tecnici o partner esterni per l’esecuzione di tutte o parte delle attività.

11.2   Il rapporto contrattuale permane esclusivamente tra le Parti. Il Consulente resta unico referente del progetto, salvo diversa pattuizione scritta.

Art. 12 — Recesso anticipato del Cliente e clausola penale

12.1   Il presente contratto ha durata minima determinata. Il corrispettivo pattuito remunera un percorso unitario, già programmato e riservato dal Consulente dalla data di sottoscrizione.

12.2   Clausola penale ex art. 1382 c.c.  In caso di recesso anticipato del Cliente, per qualsiasi causa non imputabile al Consulente, il Cliente è tenuto a corrispondere:

Le somme sopra indicate sono cumulabili con il risarcimento del maggior danno eventualmente dimostrato.

12.3   Le somme già corrisposte restano acquisite dal Consulente quale corrispettivo per le attività programmate, riservate, avviate o rese disponibili.

12.4   Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.  Il contratto si risolve di diritto, mediante semplice comunicazione scritta del Consulente, nei seguenti casi:

12.5   In caso di risoluzione per inadempimento del Cliente, si applica la penale di cui al comma 12.2, oltre al risarcimento del maggior danno.

12.6   Il Consulente può recedere con preavviso scritto di 30 giorni, provvedendo al rimborso delle somme anticipate per servizi non ancora erogati. In caso di recesso per inadempimento grave del Cliente, non è dovuto alcun rimborso.

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Art. 13 — Comunicazioni

13.1   Le comunicazioni operative tra le Parti possono avvenire tramite e-mail, WhatsApp o Telegram.

13.2   L’indirizzo e-mail del Consulente per le comunicazioni formali è: amministrazione@leadliftofficial.com, salvo successiva variazione comunicata per iscritto.

13.3   Diffide, contestazioni, recesso, risoluzione, richieste di rimborso — devono essere inviate esclusivamente in forma scritta tramite e-mail o PEC. Le comunicazioni via messaggistica istantanea hanno natura meramente operativa, salvo espressa conferma scritta.

Art. 14 — Protezione dei dati personali

14.1   Le Parti si impegnano a rispettare il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e la normativa nazionale applicabile.

14.2   Qualora il Consulente tratti dati personali per conto del Cliente, opererà quale Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR, previa sottoscrizione dell’apposito accordo di nomina.

14.3   Il Cliente garantisce di avere titolo e base giuridica per comunicare al Consulente eventuali dati personali e si assume ogni responsabilità in ordine alla liceitudine dei trattamenti e delle informative rese agli interessati.

Art. 15 — Legge applicabile e foro competente

15.1   Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

15.2   Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione o cessazione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Calabria, con esclusione di ogni foro alternativo concorrente.

Art. 16 — Disposizioni finali

16.1   Il presente contratto, unitamente all’Allegato A – Scheda d’Ordine, costituisce l’intero accordo tra le Parti e sostituisce ogni precedente intesa avente il medesimo oggetto.

16.2   Qualsiasi modifica deve risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.

16.3   L’eventuale nullità di singole clausole non comporta la nullità dell’intero contratto.

16.4   La tolleranza di una Parte verso comportamenti dell’altra non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dal contratto.

SOTTOSCRIZIONE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSULENTE

Tosello Nicholas

Data
Firma
Firma Nicholas Tosello
IL CLIENTE

Data
Firma
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APPROVAZIONE SPECIFICA EX ARTT. 1341 E 1342 C.C.

Il Cliente dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificamente le seguenti clausole:

IL CLIENTE – APPROVAZIONE SPECIFICA EX ARTT. 1341 E 1342 C.C.

Data
Firma
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ALLEGATO A – SCHEDA D’ORDINE

Parte integrante del Contratto di Consulenza, Formazione e Affiancamento Marketing B2B

1. Dati del Cliente

Ragione sociale / Nome e Cognome
P. IVA / C.F.
Sede legale / Domicilio professionale
Referente aziendale
E-mail di riferimento
PEC (se disponibile)

2. Descrizione del percorso

Nome del percorso / pacchetto  Affiancamento Lead Lift

Durata del percorso (giorni/mesi)  8 Mesi

Sessioni 1:1: n. call/videocall di minuti ciascuna

Canale di supporto: (WhatsApp / Telegram), orari: 08:00-20:00

Altro (specificare):

3. Corrispettivo e pagamento

Corrispettivo totale (IVA esclusa)  9.000€ (novemilaeuro)

Unica soluzione anticipata

Rateale: n. rate da € ciascuna, scadenza il di ogni mese

VoceImportoScadenza
Acconto
Rata 1 di 4
Rata 2 di 4

IBAN per il bonifico  PT50 0033 0000 45828350826 05

Intestatario  Nicholas Tosello

Causale  Affiancamento Lead Lift 8 Mesi

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4. Misura migliorativa (art. 7)

In caso di ricorrenza di tutte le condizioni di cui all’art. 7 del contratto, la misura migliorativa riconosciuta è:

30 (trenta) giorni aggiuntivi di affiancamento strategico, senza costi ulteriori.

5. Note e specifiche aggiuntive

La presente Scheda d’Ordine, unitamente al Contratto di Consulenza, Formazione e Affiancamento Marketing B2B, costituisce l’intero accordo tra le Parti in merito al percorso descritto.

IL CONSULENTE

Tosello Nicholas

Data
Firma
Firma Nicholas Tosello
IL CLIENTE

Data
Firma
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Il presente contratto, unitamente all’Allegato A – Scheda d’Ordine, è stato redatto dallo Studio Legale Lo Presti.

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