LEAD LIFT |Contratto di Consulenza Marketing B2B
CONTRATTO DI CONSULENZA FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO MARKETING B2B
Da leggersi congiuntamente all’Allegato A – Scheda d’Ordine
PARTI CONTRAENTI
IL CONSULENTE Tosello Nicholas, VAT 335904823, C.F. TSLNHL00A14L872B, Rua Vista Mar B4D, Portimão 8500-801, Faro — di seguito “il Consulente”.
IL CLIENTE , P. IVA / C.F. , sede legale , in persona del legale rappresentante — di seguito “il Cliente”.
Consulente e Cliente sono di seguito indicati congiuntamente come le “Parti”.
PREMESSE
- Il Consulente opera nel settore della consulenza strategica, formazione e affiancamento operativo in ambito marketing B2B, acquisizione clienti e sviluppo commerciale.
- Il Cliente dichiara di agire nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale: il presente contratto ha natura esclusivamente B2B e non si applica il Codice del Consumo.
- Il Cliente intende avvalersi del Consulente per implementare o ottimizzare un sistema strutturato di acquisizione clienti e crescita commerciale.
- Le presenti premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
Art. 1 — Oggetto del contratto
1.1 Il presente contratto ha per oggetto la prestazione di servizi di consulenza strategica, formazione specialistica, supporto operativo e affiancamento personalizzato, finalizzati all’implementazione di un sistema di acquisizione clienti, secondo le specifiche dell’Allegato A – Scheda d’Ordine.
1.2 I servizi potranno comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
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- analisi preliminare della situazione del Cliente, del mercato, del target e del posizionamento dell’offerta;
- definizione o revisione della strategia di acquisizione clienti;
- sessioni di consulenza privata 1:1 tramite call o videocall;
- supporto tramite canale dedicato WhatsApp o Telegram;
- predisposizione di processi, template, KPI e sistemi di tracciamento;
- supporto nella definizione di processi di vendita, follow-up, retention e gestione delle opportunità commerciali.
1.3 Il contenuto concreto del servizio, la durata, il corrispettivo e le modalità di erogazione sono specificati nell’Allegato A – Scheda d’Ordine, parte integrante del presente contratto.
1.4 Salvo quanto espressamente previsto dall’art. 7, l’obbligazione assunta dal Consulente è obbligazione di mezzi e non di risultato. Il Consulente si impegna a operare con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico.
Art. 2 — Natura del rapporto
2.1 Il presente contratto non costituisce rapporto di lavoro subordinato, associazione, società, joint venture, agenzia o mandato con rappresentanza.
2.2 Il Consulente opera in piena autonomia organizzativa, gestionale e tecnica.
2.3 Il Cliente è l’unico soggetto responsabile delle decisioni imprenditoriali, commerciali, fiscali, organizzative e operative assunte in esecuzione o in conseguenza delle attività oggetto del presente contratto.
Art. 3 — Durata e decorrenza
3.1 Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata indicata nell’Allegato A. Il periodo contrattuale decorre dalla prima call di onboarding, da programmare entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione.
3.2 I ritardi imputabili al Cliente — inclusi ritardi nella trasmissione di dati, materiali, accessi o informazioni — comportano uno slittamento proporzionale dei tempi di esecuzione, senza che ciò costituisca inadempimento del Consulente.
3.3 I periodi di sospensione dovuti a richieste del Cliente, sua inerzia o cause a lui imputabili non sono computati ai fini del decorso del periodo utile per la verifica delle condizioni di cui all’art. 7.
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Art. 4 — Corrispettivo e pagamenti
4.1 Il corrispettivo dovuto dal Cliente è indicato nell’Allegato A – Scheda d’Ordine. Le modalità di pagamento (unica soluzione anticipata o piano rateale) sono parimenti specificate nell’Allegato A.
4.2 I pagamenti avvengono tramite bonifico bancario sul conto indicato dal Consulente, o tramite altro mezzo da questi autorizzato per iscritto.
4.3 In caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro la scadenza pattuita, il Consulente ha il diritto di: sospendere immediatamente le attività, l’accesso alle sessioni, ai materiali e ai canali di supporto; subordinare la ripresa del servizio all’integrale pagamento delle somme dovute, comprensive degli interessi di mora.
4.4 La sospensione del servizio per mancato pagamento non costituisce inadempimento del Consulente.
4.5 Il ritardo nei pagamenti comporta l’applicazione degli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002.
4.6 Il Cliente non può sospendere, ritardare o compensare unilateralmente i pagamenti per contestazioni non accertate in via definitiva.
4.7 Il corrispettivo remunera esclusivamente i servizi del Consulente. Restano esclusi: budget pubblicitario, software di terzi, CRM, tool, servizi esterni, spese di trasferta, collaboratori esterni e ogni altra spesa non espressamente inclusa.
Art. 5 — Obblighi del Cliente
5.1 Il Cliente si obbliga a collaborare attivamente, tempestivamente e in buona fede per tutta la durata del rapporto.
5.2 In particolare, il Cliente si impegna a:
- fornire in modo veritiero, completo e tempestivo tutte le informazioni utili;
- trasmettere materiali, accessi, credenziali, dati e documenti nei tempi indicati;
- partecipare alle sessioni concordate o riprogrammarle con preavviso di almeno 48 ore;
- seguire le indicazioni strategiche e operative, salva diversa scelta formalizzata per iscritto;
- aggiornare e condividere i sistemi di tracciamento, KPI, CRM o dashboard concordati;
- mantenere un comportamento collaborativo e coerente con il percorso.
5.3 Ove il progetto preveda attività di acquisizione o gestione di lead, il Cliente si impegna inoltre a:
- utilizzare diligentemente i sistemi di tracciamento concordati;
- registrare correttamente lead, appuntamenti, esiti e conversioni;
- non alterare, omettere o manipolare i dati rilevanti.
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5.4 La mancata osservanza degli obblighi del presente articolo legittima il Consulente, previa comunicazione scritta, a: diffidare il Cliente ad adempiere; sospendere le attività; far decadere la misura migliorativa di cui all’art. 7; risolvere il contratto in caso di inadempimento grave o persistente.
Art. 6 — Cessione del contratto
6.1 Il presente contratto è concluso intuitu personae. Il Cliente non può cederlo, né cedere i diritti o gli obblighi da esso derivanti, senza il previo consenso scritto del Consulente.
6.2 La cessione non autorizzata costituisce grave inadempimento e legittima la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo il diritto al risarcimento del danno.
6.3 Il Consulente può cedere il presente contratto a terzi con preavviso scritto di almeno 15 giorni, senza necessità di consenso del Cliente.
Art. 7 — Misura migliorativa di supporto aggiuntivo
7.1 Le Parti convengono espressamente che il presente contratto non contiene alcuna garanzia di risultato economico.
7.2 Al solo fine di valorizzare l’efficacia del percorso, il Consulente riconoscerà al Cliente un periodo aggiuntivo di affiancamento strategico di 30 (trenta) giorni, senza costi ulteriori, esclusivamente al ricorrere cumulativo di tutte le condizioni di cui al comma 7.3.
7.3 La misura opera solo se, al termine del periodo contrattuale, il Cliente dimostra documentalmente:
- il saldo integrale del corrispettivo pattuito;
- il rispetto di tutti gli obblighi di collaborazione di cui all’art. 5;
- l’implementazione continuativa e in buona fede delle indicazioni ricevute;
- la fornitura tempestiva di materiali, dati, accessi e riscontri;
- l’utilizzo corretto dei sistemi di tracciamento e la registrazione completa dei dati rilevanti;
- l’assenza di sospensioni, ritardi o condotte idonee a incidere negativamente sulle performance del progetto.
7.4 La verifica avviene sulla base dei dati oggettivamente disponibili, dei report, dei sistemi di tracciamento e delle evidenze documentali.
7.5 Sono espressamente esclusi: rimborsi automatici, restituzione di somme, garanzia di recupero dell’investimento o di conseguimento di determinati risultati economici.
7.6 La misura decade automaticamente in caso di: mancato pagamento, mancata collaborazione, mancata implementazione, assenza di tracciabilità, o contestazioni fondate sulla sola mancanza di risultati economici.
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7.7 Dichiarazioni commerciali o illustrative rese verbalmente o in fase precontrattuale non costituiscono garanzia di risultato, salvo espressa ricezione scritta nel presente contratto.
Art. 8 — Proprietà intellettuale e know-how
8.1 Il Cliente prende atto che metodi, procedure, modelli, framework, materiali, template, script, processi, automazioni, contenuti formativi e know-how del Consulente costituiscono patrimonio riservato e protetto, tutelato dalla L. 633/1941 e dalle norme in materia di proprietà industriale.
8.2 Ogni diritto di proprietà intellettuale resta in capo al Consulente. Al Cliente è concessa una licenza d’uso limitata, personale, non esclusiva e non trasferibile, per il solo uso interno e per la durata del rapporto.
8.3 È vietato al Cliente copiare, riprodurre, condividere, cedere, rivendere, pubblicare o mettere a disposizione di terzi i materiali, i contenuti e il know-how ricevuti, anche dopo la cessazione del contratto.
8.4 È vietato utilizzare, replicare o adattare il sistema, i processi o le metodologie del Consulente per finalità diverse dall’esecuzione del presente contratto.
8.5 Penale per violazione. In caso di violazione degli obblighi del presente articolo, il Cliente corrisponde al Consulente, a titolo di penale ex art. 1382 c.c.:
- € 5.000,00 per ogni violazione accertata di utilizzo non autorizzato dei materiali;
- € 15.000,00 in caso di diffusione o cessione a terzi dei materiali o del know-how;
- € 25.000,00 in caso di utilizzo commerciale o rivendita del sistema a terzi.
Le predette penali sono cumulative per singola violazione accertata. Resta salvo il risarcimento del maggior danno.
8.6 Gli obblighi del presente articolo restano efficaci per 5 anni dalla cessazione del contratto.
Art. 9 — Riservatezza
9.1 Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni, i dati e i contenuti appresi in occasione dell’esecuzione del contratto e non di pubblico dominio.
9.2 Le informazioni riservate sono utilizzabili esclusivamente per le finalità del presente contratto. È vietata ogni divulgazione a terzi, salvo autorizzazione scritta o obbligo di legge.
9.3 Penale per violazione. In caso di violazione degli obblighi di riservatezza imputabile al Cliente, quest’ultimo corrisponde al Consulente la somma di € 10.000,00 per ogni violazione accertata, a titolo di penale ex art. 1382 c.c., fermo il risarcimento del maggior danno.
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Art. 10 — Responsabilità e limitazioni
10.1 Il Consulente risponde esclusivamente dei danni diretti immediatamente riconducibili a dolo o colpa grave propria.
10.2 Il Cliente riconosce che i risultati dipendono anche da fattori esterni non controllabili: mercato, concorrenza, pricing, qualità dell’offerta, budget, strumenti di terzi, policy di piattaforme, algoritmi, mutamenti normativi.
10.3 Sono esclusi, nei limiti di legge, i danni indiretti, consequenziali, da perdita di chance, mancato profitto, lucro cessante o perdita di opportunità commerciali.
10.4 Salvo dolo o colpa grave, la responsabilità complessiva del Consulente non può eccedere il corrispettivo effettivamente corrisposto dal Cliente in esecuzione del presente contratto.
10.5 Il Consulente non risponde di omissioni, errori o danni derivanti da materiali, dati, account o indicazioni forniti o approvati dal Cliente.
10.6 Il Cliente manleva e tiene indenne il Consulente da richieste, pretese, sanzioni o contestazioni di terzi derivanti da fatti, contenuti, omissioni o condotte imputabili al Cliente.
Art. 11 — Collaboratori e terzi
11.1 Il Consulente può avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori, consulenti, tecnici o partner esterni per l’esecuzione di tutte o parte delle attività.
11.2 Il rapporto contrattuale permane esclusivamente tra le Parti. Il Consulente resta unico referente del progetto, salvo diversa pattuizione scritta.
Art. 12 — Recesso anticipato del Cliente e clausola penale
12.1 Il presente contratto ha durata minima determinata. Il corrispettivo pattuito remunera un percorso unitario, già programmato e riservato dal Consulente dalla data di sottoscrizione.
12.2 Clausola penale ex art. 1382 c.c. In caso di recesso anticipato del Cliente, per qualsiasi causa non imputabile al Consulente, il Cliente è tenuto a corrispondere:
- le rate già scadute e non ancora pagate alla data del recesso;
- a titolo di penale, il 30% (trenta per cento) delle rate residue non ancora scadute alla data del recesso.
Le somme sopra indicate sono cumulabili con il risarcimento del maggior danno eventualmente dimostrato.
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12.3 Le somme già corrisposte restano acquisite dal Consulente quale corrispettivo per le attività programmate, riservate, avviate o rese disponibili.
12.4 Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. Il contratto si risolve di diritto, mediante semplice comunicazione scritta del Consulente, nei seguenti casi:
- mancato pagamento di una rata oltre 15 giorni dalla scadenza;
- violazione degli artt. 8 o 9 (proprietà intellettuale o riservatezza);
- cessione non autorizzata del contratto ai sensi dell’art. 6;
- grave o persistente inadempimento degli obblighi di collaborazione di cui all’art. 5;
- uso illecito o non autorizzato dei materiali o del know-how del Consulente.
12.5 In caso di risoluzione per inadempimento del Cliente, si applica la penale di cui al comma 12.2, oltre al risarcimento del maggior danno.
12.6 Il Consulente può recedere con preavviso scritto di 30 giorni, provvedendo al rimborso delle somme anticipate per servizi non ancora erogati. In caso di recesso per inadempimento grave del Cliente, non è dovuto alcun rimborso.
Art. 13 — Comunicazioni
13.1 Le comunicazioni operative tra le Parti possono avvenire tramite e-mail, WhatsApp o Telegram.
13.2 L’indirizzo e-mail del Consulente per le comunicazioni formali è: amministrazione@leadliftofficial.com, salvo successiva variazione comunicata per iscritto.
13.3 Diffide, contestazioni, recesso, risoluzione, richieste di rimborso — devono essere inviate esclusivamente in forma scritta tramite e-mail o PEC. Le comunicazioni via messaggistica istantanea hanno natura meramente operativa, salvo espressa conferma scritta.
Art. 14 — Protezione dei dati personali
14.1 Le Parti si impegnano a rispettare il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e la normativa nazionale applicabile.
14.2 Qualora il Consulente tratti dati personali per conto del Cliente, opererà quale Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR, previa sottoscrizione dell’apposito accordo di nomina.
14.3 Il Cliente garantisce di avere titolo e base giuridica per comunicare al Consulente eventuali dati personali e si assume ogni responsabilità in ordine alla liceitudine dei trattamenti e delle informative rese agli interessati.
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Art. 15 — Legge applicabile e foro competente
15.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
15.2 Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione o cessazione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Calabria, con esclusione di ogni foro alternativo concorrente.
Art. 16 — Disposizioni finali
16.1 Il presente contratto, unitamente all’Allegato A – Scheda d’Ordine, costituisce l’intero accordo tra le Parti e sostituisce ogni precedente intesa avente il medesimo oggetto.
16.2 Qualsiasi modifica deve risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.
16.3 L’eventuale nullità di singole clausole non comporta la nullità dell’intero contratto.
16.4 La tolleranza di una Parte verso comportamenti dell’altra non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dal contratto.
SOTTOSCRIZIONE
Letto, approvato e sottoscritto.
IL CONSULENTE
Tosello Nicholas
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APPROVAZIONE SPECIFICA EX ARTT. 1341 E 1342 C.C.
Il Cliente dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificamente le seguenti clausole:
- Art. 4.3, 4.4, 4.6 – sospensione per mancato pagamento e divieto di compensazione unilaterale;
- Art. 5 – obblighi di collaborazione del Cliente;
- Art. 6 – divieto di cessione del contratto;
- Art. 7 – condizioni della misura migliorativa e relative decadenze;
- Art. 8 – limitazioni d’uso dei materiali e penali per violazione di IP;
- Art. 9.3 – penale per violazione della riservatezza;
- Art. 10 – limitazione di responsabilità del Consulente e manleva;
- Art. 12.2 – clausola penale per recesso anticipato;
- Art. 12.4 – clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.;
- Art. 13.3 – forma scritta per le comunicazioni formali;
- Art. 15.2 – foro esclusivo di Reggio Calabria;
- Art. 16.4 – irrilevanza della tolleranza.
IL CLIENTE – APPROVAZIONE SPECIFICA EX ARTT. 1341 E 1342 C.C.
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ALLEGATO A – SCHEDA D’ORDINE
Parte integrante del Contratto di Consulenza, Formazione e Affiancamento Marketing B2B
1. Dati del Cliente
Ragione sociale / Nome e Cognome
Sede legale / Domicilio professionale
2. Descrizione del percorso
Nome del percorso / pacchetto Affiancamento Lead Lift
Durata del percorso (giorni/mesi) 8 Mesi
Sessioni 1:1: n. call/videocall di minuti ciascuna
Canale di supporto: (WhatsApp / Telegram), orari: 08:00-20:00
Altro (specificare):
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3. Corrispettivo e pagamento
Corrispettivo totale (IVA esclusa) 9.000€ (novemilaeuro)
☐ Unica soluzione anticipata
☐ Rateale: n. rate da € ciascuna, scadenza il di ogni mese
| Voce | Importo | Scadenza |
| Acconto | | |
| Rata 1 di 4 | | |
| Rata 2 di 4 | | |
| Rata 3 di 4 | | |
| Rata 4 di 4 | | |
IBAN per il bonifico PT50 0033 0000 45828350826 05
Intestatario Nicholas Tosello
Causale Affiancamento Lead Lift 8 Mesi
4. Misura migliorativa (art. 7)
In caso di ricorrenza di tutte le condizioni di cui all’art. 7 del contratto, la misura migliorativa riconosciuta è:
30 (trenta) giorni aggiuntivi di affiancamento strategico, senza costi ulteriori.
5. Note e specifiche aggiuntive
La presente Scheda d’Ordine, unitamente al Contratto di Consulenza, Formazione e Affiancamento Marketing B2B, costituisce l’intero accordo tra le Parti in merito al percorso descritto.
IL CONSULENTE
Tosello Nicholas
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Il presente contratto, unitamente all’Allegato A – Scheda d’Ordine, è stato redatto dallo Studio Legale Lo Presti.
LEAD LIFT |Contratto di Incarico · Cervello AI Aziendale
CONTRATTO DI INCARICO INSTALLAZIONE CERVELLO AI AZIENDALE E AFFIANCAMENTO 6 MESI
Da leggersi congiuntamente all’Allegato A – Scheda d’Ordine
PARTI CONTRAENTI
IL CONSULENTE Tosello Nicholas, VAT 335904823, C.F. TSLNHL00A14L872B, Rua Vista Mar B4D, Portimão 8500-801, Faro — di seguito “il Consulente”.
IL CLIENTE , EIN / equivalente fiscale , sede legale , in persona del legale rappresentante Giulio Sembinelli — di seguito “il Cliente”.
Consulente e Cliente sono di seguito indicati congiuntamente come le “Parti”.
PREMESSE
- Il Consulente opera nel settore della consulenza e installazione di strumenti di intelligenza artificiale applicati a contenuti, setting, vendita e amministrazione aziendale.
- Il Cliente dichiara di agire nell’esercizio della propria attività imprenditoriale: il presente contratto ha natura esclusivamente B2B.
- Il Cliente intende avvalersi del Consulente per l’installazione di un sistema di intelligenza artificiale su misura per la propria azienda e per l’affiancamento del proprio team fino alla piena autonomia sugli strumenti.
- Le presenti premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
Art. 1 — Oggetto del contratto
1.1 Il presente contratto ha per oggetto l’installazione di un sistema di intelligenza artificiale aziendale su misura (“il Cervello AI”) e il relativo affiancamento operativo per 6 (sei) mesi, secondo le specifiche dell’Allegato A – Scheda d’Ordine.
LEAD LIFT |Contratto di Incarico · Cervello AI Aziendale
1.2 Le attività a carico del Consulente comprendono:
- installazione del Cervello AI aziendale: un motore unico per il titolare e il social media manager, costruito sulle procedure del Cliente;
- 3-4 call di configurazione (30-60 minuti ciascuna): installazione, collegamenti, abbonamenti, verifica del funzionamento;
- area contenuti: editor AI per reel e stories, impaginazione, pubblicazione, rebranding grafico del profilo (area operativa entro 2 settimane dall’avvio);
- setter AI Instagram: risposta a commenti e messaggi diretti in entrata tramite le API ufficiali Meta, con monitoraggio del setting;
- sales coach AI: analisi delle call di vendita sulla struttura commerciale del Cliente;
- dati e amministrazione: report aziendali, monitoraggio della fatturazione e delle rate non saldate;
- WhatsApp: ottimizzazione e schedulazione dei messaggi;
- VSL e automazioni: replica delle VSL e automazioni esistenti del Cliente, con collegamento al CRM del Cliente tramite connettori di terze parti;
- consulenza settimanale di affiancamento con il social media manager del Cliente, fino a 2 (due) sedute nelle fasi intensive;
- supporto continuo tramite gruppo WhatsApp dedicato, con risposta operativa.
1.3 Le attività a carico del Cliente comprendono:
- partecipazione del social media manager alle call di configurazione e affiancamento, e del titolare ove possibile;
- consegna al Consulente di procedure, accessi e materiali: brand, VSL, automazioni, estratti delle analisi di vendita interne;
- sottoscrizione, a proprio nome, degli eventuali abbonamenti software necessari agli strumenti installati, secondo le esclusioni di cui al punto 1.5;
- comunicazione tempestiva dei dati societari necessari per il presente contratto e per la fatturazione.
1.4 Il perimetro del setter AI opera esclusivamente tramite le API ufficiali Meta: risponde a commenti e messaggi ricevuti, non effettua contatto a freddo. La funzione di contatto proattivo sarà integrata senza costi aggiuntivi se e quando resa disponibile dalla piattaforma Meta.
LEAD LIFT |Contratto di Incarico · Cervello AI Aziendale
1.5 Restano esclusi dal presente contratto gli abbonamenti software di terze parti intestati al Cliente (a titolo indicativo: piano AI di circa 90€/mese; CRM Squadd già in uso del Cliente) e gli eventuali costi di consumo delle piattaforme collegate.
1.6 Salvo quanto diversamente specificato, l’obbligazione assunta dal Consulente è obbligazione di mezzi e non di risultato: il presente contratto non costituisce garanzia di risultati economici determinati, il cui conseguimento dipende anche dalla collaborazione attiva del Cliente. Il Consulente si impegna a operare con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico.
Art. 2 — Natura del rapporto
2.1 Il presente contratto non costituisce rapporto di lavoro subordinato, associazione, società, joint venture, agenzia o mandato con rappresentanza.
2.2 Il Consulente opera in piena autonomia organizzativa, gestionale e tecnica.
2.3 Il Cliente è l’unico soggetto responsabile delle decisioni imprenditoriali, commerciali, fiscali, organizzative e operative assunte in esecuzione o in conseguenza delle attività oggetto del presente contratto. L’obiettivo del percorso è rendere il Cliente e il suo team autonomi nell’uso degli strumenti entro i 6 mesi; gli strumenti installati restano nella disponibilità del Cliente anche oltre tale termine.
Art. 3 — Durata e decorrenza
3.1 Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione. La durata dell’affiancamento è di 6 (sei) mesi, con avvio nella settimana del 10 agosto 2026 e area contenuti operativa entro 2 (due) settimane dall’avvio.
3.2 I ritardi imputabili al Cliente, inclusi ritardi nella trasmissione di dati, materiali, accessi o informazioni, comportano uno slittamento proporzionale dei tempi di esecuzione, senza che ciò costituisca inadempimento del Consulente.
LEAD LIFT |Contratto di Incarico · Cervello AI Aziendale
Art. 4 — Corrispettivo e pagamento
4.1 Il corrispettivo per l’installazione del Cervello AI aziendale e per l’affiancamento di 6 (sei) mesi è pari a complessivi 3.000€ (tremila euro), da corrispondersi in unica soluzione alla conferma dell’incarico, tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate:
- IBAN: PT50 0033 0000 45828350826 05
- Intestatario: Nicholas Tosello
- Causale: Installazione Cervello AI e affiancamento 6 mesi - Giulio Sembinelli
4.2 Fase 2 – Web app proprietaria. Le Parti concordano una seconda fase di lavori: sviluppo di una web app proprietaria dal modello esistente, con rebranding completo, per un corrispettivo di 1.000€ (mille euro), non compreso nel totale di cui al punto 4.1. I lavori della Fase 2 saranno avviati entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, previo coordinamento tra le Parti; il relativo corrispettivo è dovuto all’avvio dei lavori e comunque entro il medesimo termine di 90 (novanta) giorni. Il codice risultante è di proprietà esclusiva del Cliente, senza canoni; gli aggiornamenti dell’applicazione sono inclusi, mentre nuovi sviluppi ulteriori sono oggetto di separata quotazione.
4.3 Le condizioni economiche del presente contratto sono personali e riservate: il corrispettivo è ridotto rispetto al listino ordinario del Consulente e non costituisce riferimento per lavori futuri o per soggetti terzi.
4.4 In caso di mancato pagamento dei corrispettivi di cui al presente articolo, il Consulente ha diritto di sospendere l’erogazione dei servizi fino alla regolarizzazione, senza che ciò costituisca inadempimento del Consulente.
4.5 Il corrispettivo remunera esclusivamente i servizi del Consulente. Restano esclusi budget pubblicitario, software di terzi, CRM, tool, servizi esterni e ogni altra spesa non espressamente inclusa.
4.6 Progetti futuri. Eventuali progetti, sviluppi o attività ulteriori rispetto a quanto previsto dal presente contratto potranno essere concordati tra le Parti in ogni momento come ampliamenti successivi: saranno oggetto di separata proposta e di separato corrispettivo, restando fermi la validità e gli effetti del presente contratto.
LEAD LIFT |Contratto di Incarico · Cervello AI Aziendale
Art. 5 — Natura della prestazione
5.1 Come indicato al punto 1.6, l’obbligazione assunta dal Consulente è obbligazione di mezzi e non di risultato. Le dichiarazioni commerciali o illustrative rese verbalmente o in fase precontrattuale non costituiscono garanzia di risultato, salvo espressa recezione scritta nel presente contratto.
5.2 Il Cliente riconosce che i risultati dipendono anche da fattori esterni non controllabili: mercato, concorrenza, budget, strumenti di terzi, policy delle piattaforme (incluse le API Meta), algoritmi e mutamenti normativi.
5.3 Salvo dolo o colpa grave, la responsabilità complessiva del Consulente non può eccedere il corrispettivo effettivamente corrisposto dal Cliente in esecuzione del presente contratto. Sono esclusi, nei limiti di legge, i danni indiretti, consequenziali, da perdita di chance o mancato profitto.
Art. 6 — Proprietà intellettuale e riservatezza
6.1 Il Cliente prende atto che metodi, procedure, modelli, template, script, processi, automazioni e know-how del Consulente costituiscono patrimonio riservato e protetto del Consulente. Ogni diritto di proprietà intellettuale sul sistema e sulla metodologia di installazione resta in capo al Consulente; è concessa al Cliente una licenza d’uso limitata, personale e non trasferibile sugli strumenti installati, per il solo uso interno della propria azienda.
6.2 È vietato al Cliente copiare, riprodurre, condividere, cedere, rivendere o mettere a disposizione di terzi la metodologia, i processi e il know-how di installazione ricevuti, anche dopo la cessazione del contratto. Resta fermo che il codice della web app di cui al punto 4.2 è di proprietà esclusiva del Cliente secondo quanto ivi previsto.
6.3 Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni, i dati e i contenuti appresi in occasione dell’esecuzione del contratto e non di pubblico dominio, utilizzabili esclusivamente per le finalità del presente contratto. È vietata ogni divulgazione a terzi, salvo autorizzazione scritta o obbligo di legge.
6.4 Gli obblighi del presente articolo restano efficaci per 3 (tre) anni dalla cessazione del contratto.
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Art. 7 — Protezione dei dati personali
7.1 Le Parti si impegnano a rispettare il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
7.2 Qualora il Consulente tratti dati personali per conto del Cliente nell’ambito degli strumenti installati (ad esempio dati di contatti, lead o clienti del Cliente), opererà quale Responsabile del trattamento, previa sottoscrizione dell’apposito accordo di nomina ove richiesto.
7.3 Il Cliente garantisce di avere titolo e base giuridica per comunicare al Consulente eventuali dati personali e si assume ogni responsabilità in ordine alla liceità dei trattamenti e delle informative rese agli interessati.
Art. 8 — Comunicazioni
8.1 Le comunicazioni operative tra le Parti possono avvenire tramite e-mail, WhatsApp o Telegram.
8.2 L’indirizzo e-mail del Consulente per le comunicazioni formali è amministrazione@leadliftofficial.com, salvo successiva variazione comunicata per iscritto.
8.3 Diffide, contestazioni, recesso o risoluzione devono essere inviate esclusivamente in forma scritta tramite e-mail. Le comunicazioni via messaggistica istantanea hanno natura meramente operativa.
Art. 9 — Recesso e risoluzione
9.1 In caso di mancato pagamento del corrispettivo, il Consulente ha facoltà di sospendere l’erogazione dei servizi fino a integrale regolarizzazione, ai sensi del punto 4.4.
9.2 In caso di inadempimento grave o persistente da parte del Cliente agli obblighi di collaborazione descritti all’art. 1.3, previa comunicazione scritta e diffida ad adempiere, il Consulente può risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c.
9.3 Le somme già corrisposte per servizi resi, avviati o riservati non sono rimborsabili, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
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Art. 10 — Legge applicabile e foro competente
10.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
10.2 Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione o cessazione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Calabria, con esclusione di ogni foro alternativo concorrente.
Art. 11 — Disposizioni finali
11.1 Il presente contratto, unitamente all’Allegato A – Scheda d’Ordine, costituisce l’intero accordo tra le Parti e sostituisce ogni precedente intesa avente il medesimo oggetto.
11.2 Qualsiasi modifica deve risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.
11.3 L’eventuale nullità di singole clausole non comporta la nullità dell’intero contratto.
SOTTOSCRIZIONE
Letto, approvato e sottoscritto.
IL CONSULENTE
Tosello Nicholas
LEAD LIFT |Contratto di Incarico · Cervello AI Aziendale
APPROVAZIONE SPECIFICA EX ARTT. 1341 E 1342 C.C.
Il Cliente dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificamente le seguenti clausole:
- Art. 4.2 – Fase 2 web app: avvio e pagamento entro 90 giorni dalla sottoscrizione;
- Art. 4.4 – sospensione dell’erogazione dei servizi per mancato pagamento;
- Art. 5.3 – limitazione di responsabilità del Consulente;
- Art. 6 – limitazioni d’uso della metodologia e del know-how del Consulente;
- Art. 6.3 – obblighi di riservatezza;
- Art. 8.3 – forma scritta obbligatoria per diffide, contestazioni, recesso e risoluzione;
- Art. 9 – condizioni di risoluzione per inadempimento e irrimborsabilità delle somme già corrisposte;
- Art. 10.2 – foro esclusivo di Reggio Calabria.
IL CLIENTE – APPROVAZIONE SPECIFICA EX ARTT. 1341 E 1342 C.C.
LEAD LIFT |Contratto di Incarico · Cervello AI Aziendale
ALLEGATO A – SCHEDA D’ORDINE
Parte integrante del Contratto di Incarico – Installazione Cervello AI Aziendale e Affiancamento 6 Mesi
1. Dati del Cliente
EIN / equivalente fiscale
2. Descrizione del percorso
Nome del percorso Cervello AI Aziendale e Affiancamento 6 Mesi
Durata 6 (sei) mesi
Avvio: settimana del 10 agosto 2026 · area contenuti operativa entro 2 (due) settimane dall’avvio
Consulenza settimanale di affiancamento, fino a 2 (due) sedute nelle fasi intensive
Canale di supporto: WhatsApp, gruppo dedicato
LEAD LIFT |Contratto di Incarico · Cervello AI Aziendale
3. Corrispettivo e pagamento
Corrispettivo (unica soluzione alla conferma) 3.000€ (tremila euro)
Fase 2 – Web app proprietaria 1.000€, avvio e pagamento entro 90 giorni dalla sottoscrizione (art. 4.2)
IBAN per il bonifico PT50 0033 0000 45828350826 05
Intestatario Nicholas Tosello
Causale Installazione Cervello AI e affiancamento 6 mesi - Giulio Sembinelli
4. Note e specifiche aggiuntive
Operazione non soggetta a IVA portoghese (art. 6.º CIVA, Cliente soggetto estero). I dati societari del Cliente sono integrati in sede di fatturazione secondo la procedura Fatura-Recibo del Portal das Finanças.
IL CONSULENTE
Tosello Nicholas